Lo Statuto Sociale

In una sola parola: sport, cultura e professione.

BSportING Statuto Sociale

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Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è già costituita un’associazione non riconosciuta, che assume la denominazione “ASD BSportING”, con sede in Brescia (Bs), Via Diaz n.28, in breve ASD BSportING e può istituire uffici in altre località e può svolgere la propria attività laddove venga richiesto. Il cambio di indirizzo della sede legale, nello stesso Comune, non comporta modifiche allo Statuto. Il sodalizio, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo (art. 90 della Legge 289/2002), alla legislazione fiscale (art. 148, ottavo comma, del T.U.I.R. delle imposte sui redditi, nonché art. 4 DPR 633/72 inerente il regime IVA) con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Articolo 2 – SCOPO

1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità, delle pari opportunità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche sociali associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.

2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività anche agonistica ivi comprese attività culturali, ricreative, di svago e di tempo libero.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione si propone di:

a) gestire, condurre, eseguire opere di manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché per lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse;

b) svolgere iniziative di promozione sportiva dando maggior importanza alle discipline del: CALCIO A 11, CALCIO A 7, PADDLE …..

c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

d) promuovere ed organizzare gare, manifestazioni, meeting, master;

e) pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;

f) realizzare filmati, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;

g) promuovere gite, viaggi, soggiorni e vacanze per gli associati, iscritti o partecipanti;

h) utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;

i) organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra gli associati o partecipanti.

4. L’Associazione potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un coordinatore di sezione, che dovrà periodicamente riferire al consiglio direttivo della Associazione stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell’attività delle sezioni stesse.

Articolo 3 – DURATA

1. La durata della Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 30 del presente statuto.

Articolo 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Associazione, dell’ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi organi.

2. Possono essere associate all’Associazione come sostenitori anche altre associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite e riconosciute ai fini sportivi che pratichino attività non in contrasto con quelle dell’Associazione stessa. Dovranno presentare domanda al consiglio direttivo che ne delibererà il riconoscimento.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:

a) FONDATORI: sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono nell’atto costituivo.

b) ORDINARI: sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all’Associazione, ne hanno ottenuto l’ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal consiglio direttivo. I soci ordinari possono essere persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

c) ONORARI: sono coloro che, assumendo un ruolo di particolare rilievo, sono invitati direttamente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Articolo 6 – DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno il dovere di:

a) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;

b) mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;

c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;

d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;

Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo, che devono essere uniformi per tutti gli associati.
Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri, ispirati a principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati:

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 18.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

4. Tutti i soci hanno diritto di prendere parte alle competizioni sportive dall’Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali;

5. Tutti i soci possono partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;

Articolo 8 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 30 del presente statuto. 2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal consiglio direttivo deve essere comunicato mediante raccomandata A/R ed il socio radiato ha 15 giorni dalla ricezione per contestare detto provvedimento. 3. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 9 – RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Articolo 10 – QUOTE SOCIALI

1. Ogni anno il Consiglio Direttivo, stabilirà il valore da attribuire alla quota associativa.

2. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo di anno in anno nel momento stesso dell’iscrizione all’Associazione stessa.

3. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Articolo 11 – ORGANI

1. Gli organi sociali sono:

A. assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);

B. consiglio direttivo;

C. presidente;

D. vicepresidente;

E. amministratore;

F. segretario.

Le cariche indicate come D, E ed F possono essere cumulative. Tutte le cariche associative sono onorifiche e non potrà essere pattuito compenso alcuno.

Articolo 12 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

8. È ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l’identificazione del socio che partecipa e vota.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio persona fisica può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per l’esame del rendiconto preventivo.

3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 13, comma 2.

Articolo 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta raccomandata o PEC. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 16 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorse 24 ore dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COSTITUZIONE

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove) membri eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un ente di promozione sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

6. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano, in veste consultiva, i coordinatori delle sezioni autonome.

7. Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO – DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla
carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.

2. In mancanza di questo, il consiglio direttivo provvederà a cooptare un nuovo Membro in possesso dei voluti requisiti, sottoponendo la decisione a ratifica della successiva assemblea ordinaria, che resterà in carica fino alla scadenza del consigliere sostituito.

3. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

4. Nel caso di dimissioni del presidente si dimette tutto il consiglio direttivo.

5. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPITI

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità

2. Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 13, comma 2;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;

Articolo 20 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Articolo 21 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

2. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Articolo 22 – L’AMMINISTRATORE

1. L’amministratore cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e libro soci nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 23 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Articolo 24 – IL RENDICONTO

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

4. Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel rendiconto generale dell’Associazione.

Articolo 25 – ANNO SOCIALE

1. L’esercizio sociale va dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati. Il
documento deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 26 – PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE SOCIALI

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive e culturali;

c) eredità, donazioni e legarti;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci,

k) sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’Associazione attua al fine di autofinanziamento;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione anche di natura commerciale.

3. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 27 – SEZIONI TERRITORIALI

1. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28 – SCIOGLIMENTO

1. Tutte le cariche sociali sono conferite e accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Associazione. L’associazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente occorra ai Soci per propria incuria o negligenza non derivanti da responsabilità dell’Associazione.
2. I verbali di ogni seduta degli Organi Direttivi (Assemblea e Consiglio Direttivo), dovranno essere riportati rispettivamente sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
3. Lo scioglimento dell’Associazione avverrà “ipso jure” per la rinuncia alla qualifica di tutti i soci, senza rispettiva trasmissione della qualifica ad altri. Le rinunce possono avvenire anche in modo separato e distinto.
4. In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato ai sensi dell’ art. 15 e art. 22 del presente Statuto, la liquidazione avverrà con le modalità seguenti: in caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci per la liquidazione del patrimonio dell’Associazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi (l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge).
5. Per quanto non previsto dagli atti suddetti, saranno applicate le norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

In una sola parola: sport, cultura e professione.

L’obiettivo è promuovere lo sport e tutte le attività extra-lavorative di carattere anche culturale, al fine di favorire l’aggregazione, elemento fondamentale per aiutarsi tra colleghi e professionisti nel campo delle relazioni e in quello lavorativo.